Ecobonus & Sismabonus
Lavori in Sismabonus ed Ecobonus
Con il Disegno di Legge di Bilancio il Governo ha introdotto il Sismabonus, volto ad incentivare gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico dei fabbricati esistenti. Con l’approvazione delle linee guida della classificazione sismica, lo stesso è attivo anche per il potenziamento delle detrazioni previste nell’Ecobonus al 70% e all’ 80% (75% e 85% nel caso di interventi in edifici condominiali ma non è il caso specifico degli edifici produttivi).
I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali riguardanti, per esempio, l’efficientamento energetico.
La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. In generale, sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.
L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires).
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Le classi di rischio
Le classi sono 8, partendo dalla A+ fino alla G. È previsto uno scatto di classe anche per gli interventi classificati dalle NTC come interventi locali. Questo aspetto è fondamentale per gli edifici prefabbricati, in quanto l’attività di collegamento strutturale è assimilabile a questa tipologia d’intervento. L’attribuzione della classe di rischio può avvenire, come detto, attraverso uno dei due metodi, convenzionale e semplificato, seguendo le procedure nel seguito descritte. In entrambi i metodi è fatto utile riferimento al parametro PAM (Perdita Annuale Media attesa), che può essere assimilato al costo di riparazione dei danni prodotti dagli eventi sismici che si manifesteranno nel corso della vita della costruzione, ripartito annualmente ed espresso come percentuale del costo di ricostruzione.
La determinazione della classe di rischio
Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Sostanzialmente l’ingegnere incaricato dell’attività deve effettuare una valutazione di sicurezza per lo stato limite di danno (SLD) e per lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV), sia nello stato di fatto sia nello stato di progetto. Un documento sostanzialmente operativo, che richiede ai professionisti di determinare una classe di rischio in forza del costo dei danni che si accompagnano al superamento di ciascuno stato limite e dell’Indice di sicurezza. In funzione dei parametri PGA e SLV si attribuirà la classe di rischio. Il professionista potrà effettuare l’analisi di vulnerabilità dell’edificio o comunque dell’unità strutturale; ciò va fatto con riferimento alla struttura nello stato di fatto e nello stato di progetto. Con gli stessi principi e le stesse conoscenze richieste per trattare le strutture esistenti secondo le NTC può, utilizzando la metodologia delle linee guida, individuare la classe di rischio pre e post-intervento.
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